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Primo Statuto della SISF

COSTITUZIONE 

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ART. 1 

È costituita l’Associazione Culturale denominata “Società Italiana di Storia della Filosofìa”. 

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ART. 2 

L’Associazione ha sede legale in Bologna presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna, via Zamboni, 38. 

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ART. 3 

L’attività dell’Associazione non persegue scopi di lucro. 

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ART. 4 

La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di un Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. 

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OGGETTO SOCIALE 

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ART. 5 

L’Associazione ha lo scopo di favorire incontri, ricerche e discussioni su temi di carattere scientifico e istituzionale. 

A tale scopo la Società: 

a) promuove convegni nel corso dei quali i soci sono invitati a presentare e discutere i risultati delle loro ricerche 

b) organizza seminari e dibattiti disciplinari e interdisciplinari; 

c) pubblica un bollettino a diffusione nazionale e internazionale che dà notizia dell’attività di ricerca svolta dai soci 

d) coopera con altre istituzioni, nazionali ed internazionali e con la Società Filosofica Italiana, per la realizzazione di obiettivi comuni 

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ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

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ART. 6 

Gli organi dell’Associazione sono: 

a) l’Assemblea dei Soci 

b) il Consiglio Direttivo 

c) il Presidente 

d) il Collegio dei Revisori dei conti 

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ASSEMBLEA DEI SOCI 

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ART. 7 

L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci che siano in regola con i doveri derivanti dall’iscrizione all’Associazione. In essa ogni Socio può rappresentare non più di due altri Soci, mediante deleghe individuali sottoscritte. L’Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce dietro deliberazione del Consiglio Direttivo per l’approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo), per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti. L’Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o all’eventuale relativo regolamento e sullo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente mediante lettera ordinaria indirizzata a tutti i Soci, con almeno 30 giorni di anticipo sulla data dell’adunanza e con la notifica dell’ordine del giorno. L’Assemblea Ordinaria è altresì convocata su richiesta di almeno un quinto dei soci che abbiano sottoscritto un ordine del giorno. L’Assemblea Straordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente per decisione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un quinto dei Soci che abbiano sottoscritto un ordine del giorno. La lettera di convocazione per le Assemblee Straordinarie deve essere inviata a tutti i Soci con almeno 30 giorni di anticipo sulla data dell’adunanza e con la notifica dell’ordine del giorno. 

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ART. 8 

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a partecipare all’Assemblea. Per le sue decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci in prima convocazione, e con la presenza di almeno un terzo dei soci in seconda convocazione. Per le sue decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. 

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ART. 9 

Possono fare parte dell’Associazione in qualità di soci di diritto gli storici della filosofìa che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli di professore o ricercatore delle università italiane o degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e che intendano contribuire all’attività della Società in vista della realizzazione dei suoi scopi. 

Possono essere ammessi a fare parte dell’Associazione in qualità di soci gli studiosi le cui richieste di ammissione siano state accolte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea. 

Ogni socio ha diritto di voto nelle Assemblee. Ogni Socio è tenuto a versare ogni anno una quota associativa. L’importo delle quote e i relativi termini di pagamento vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

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ART. 10 

I soci si distinguono in ordinari e fondatori. Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo dell’Associazione. 

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ART. 11 

La qualifica di socio si perde: 

a) per morosità protratta 

b) per gravi atti contrari alio spirito e alle finalità dell’Associazione 

L’esclusione è deliberata con effetto immediato dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea .

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ART. 12 

La qualità di Socio non è trasmissibile. I Soci che abbiano receduto o siano stati radiati non possono richiedere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dellAssociazione. 

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CONSIGLIO DIRETTIVO

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ART. 13

Il Consiglio Direttivo si compone di 20 membri, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea tra i propri soci. 

Per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo ogni Socio può esprimere cinque preferenze. In caso di parità si procede al ballottaggio. 

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto dal presente Statuto è tassativamente demandato all’Assemblea dei Soci, al Presidente e al Collegio dei Revisori dei Conti. 

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ART. 14 

L’adunanza del Consiglio Direttivo è valida quando intervengono almeno la metà dei suoi membri e uno di essi sia il Presidente o il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque membri dello stesso. Le decisioni si prendono a semplice maggioranza di voti e, in casi di parità, prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce. Per la partecipazione al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe. 

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ART. 15 

Il Consiglio Direttivo dà esecuzione all’oggetto sociale e prende le deliberazioni relative; approva le domande di ammissione dei Soci secondo quanto stabilito dall’art. 9; stabilisce le quote annuali di associazione; elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. L’eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per l’Associazione dovrà essere subordinata a una delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Uno o più delegati tra i membri del Consiglio Direttivo possono depositare la propria firma insieme a quella del Presidente e del Tesoriere per la gestione dei conti correnti bancari e postali. 

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ART. 16 

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere rieletti. 

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ART. 17 

Il Segretario tiene il libro dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, l’archivio, il libro dei Soci e i timbri dell’Associazione. 

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ART. 18 

Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo, e particolarmente: tiene il Registro di Cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti, predispone i bilanci annuali (consuntivo e preventivo), ha facoltà di gestire i conti correnti bancari e postali depositando la propria firma insieme a quella del Presidente ed, eventualmente, di uno o più delegati tra i membri del Consiglio Direttivo. 

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PRESIDENTE

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ART. 19

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra Ì propri membri. Dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto e, a fine mandato, non può essere rieletto. 

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ART. 20 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di suo impedimento o di assenza, la firma e la rappresentanza legale spettano al Vice Presidente. 

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ART. 21 

Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci, presiede il Consiglio Direttivo, deposita la propria firma insieme a quella del Tesoriere e di uno o più delegati tra i membri del Consiglio Direttivo per la gestione dei conti correnti bancari e postali. 

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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

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ART. 22 

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. 

Il Collegio dei Revisori è eletto dall’Assemblea dei Soci. Per l’elezione ogni Socio può esprimere due preferenze: risultano eletti i primi tre votati, mentre i successivi due sono i mèmbri supplenti. 

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PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA 

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ART. 23 

JI patrimonio dell’Associazione è costituito: 

a) dalle quote annuali di associazione; 

b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; 

c) dalle liberalità in favore dell’Associazione; 

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. 

La gestione finanziaria dell’Associazione avviene entro i limiti del bilancio preventivo; il Consiglio Direttivo è tenuto, sotto la propria responsabilità, a giustificare eventuali spese eccedenti tale limite. I bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio, sono sottoposti ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare. 

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ART. 24 

Tutti i beni mobili ed immobili dell’Associazione, compresi quelli acquisiti dal concorso dei Soci, sono di proprietà dell’Associazione. Qualunque atto giuridico che ad essi si riferisca (alienazione totale o parziale, accrescimenti, ipoteche, cessione, affìtti, ecc.) deve essere promosso dal Consiglio Direttivo previa approvazione dell’Assemblea. 

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ART. 25 

In caso di scioglimento il patrimonio viene devoluto a fini di utilità generali o ad altre Associazioni non a fini di lucro che perseguano obbiettivi analoghi. 

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ART. 26 

Nessuna carica dell’Associazione dà diritto a compensi. 

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NORMA TRANSITORIA 

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Sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo i soci fondatori dell’Associazione. 

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